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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli uffici unici
notificazioni, esecuzioni e protesti e' attribuito con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso nelle
misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali
di categoria maggiormente rappresentative nel settore.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' corrisposto in ratei mensili,
con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa
per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti
negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di
sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra'
comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971
(Tutela delle lavoratrici madri) e' il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre
mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici
sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali".
"Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal
lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di
cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per
un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei
mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresi', ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a
tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono
computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla
gratifica natalizia".
N.B. - La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo
1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - serie
speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimita' dell'art. 17,
secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella
parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni
immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza
di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori
affidatile in preadozione: b) l'illegittimita' degli
articoli 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto
della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal
lavoro e alla relativa indennita' spetti altresi', per il
primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia
affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato
provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 codice
civile; c) l'illegittimita' dell'art. 4, primo comma,
lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella
parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in
preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria
durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del
bambino nella famiglia affidataria: d) l'illegittimita'
dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella
parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a
percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate
durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito
dal precedente art. 2, le indennita' stabilite da
disposizioni legislative e contrattuali per il caso di
licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice
affidataria in preadozione che abbia presentato le
dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso
del bambino nella famiglia affidataria.