Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 15 del 15/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1991, n. 16
Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in  materia
di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di  ostacolo
alla partecipazione al  voto  degli  elettori  non  deambulanti,  gli
elettori stessi,  quando  la  sede  della  sezione  alla  quale  sono
iscritti  non  e'  accessibile  mediante  sedia  a   ruote,   possono
esercitare il diritto di voto in altra sezione del  comune,  che  sia
allocata in sede gia' esente da barriere architettoniche e che  abbia
le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  2,   previa   esibizione,
unitamente  al  certificato  elettorale,   di   attestazione   medica
rilasciata dall'unita' sanitaria locale. 
  2. Nei comuni ripartiti in piu' collegi senatoriali o piu'  collegi
provinciali  per  l'elezione,  rispettivamente,  del   Senato   della
Repubblica o del consiglio provinciale e  nei  comuni  nei  quali  si
svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali,  la  sezione  scelta
dall'elettore non deambulante  per  la  votazione  deve  appartenere,
nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio,  senatoriale
o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali e'  compresa
la sezione nelle cui liste l'elettore stesso e' iscritto. 
  3. Per tutte le  altre  consultazioni  elettorali,  l'elettore  non
deambulante puo' votare in qualsiasi sezione elettorale del comune. 
  4. Gli elettori di cui  al  comma  1  sono  iscritti,  a  cura  del
presidente del seggio presso il quale votano,  in  calce  alla  lista
della sezione e di essi e' presa nota nel verbale dell'ufficio. 
  5. I certificati  di  cui  al  comma  1  devono  essere  rilasciati
gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di
marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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