Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 158 del 20/05/1991 Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1991, n. 117
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Interventi in favore della comunita' scientifica
e delle associazioni di volontariato
1. E' differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine gia' indicato
dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunita'
scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di
protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel
limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo
per la protezione civile.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 415/1989 reca: "Norme urgenti in materia di
finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le
regioni, nonche' disposizioni varie". L'art. 30 del citato
D.L. n. 415/1989 ha prorogato il termine al 31 dicembre
1990.
- Il testo degli articoli 9 e 11 del D.L. n. 159/1984 e'
il seguente:
"Art. 9 - 1. In attesa della istituzione dei servizi
scientifici per la difesa dalle calamita' naturali
collegati all'attuazione del Servizio nazionale per la
protezione civile, il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile e con il Ministro del tesoro, e'
autorizzato a ricostruire il gruppo nazionale per la difesa
dai terremoti.
2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al
Consiglio nazionale delle ricerche un contributo
straordinario di lire 2 miliardi, comprensivo delle somme
dovute per rimborsi spettanti ai componenti del gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti.
3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al
comma 2 possono essere stipulate, su richiesta e per le
esigenze del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti,
convenzioni con personale tecnico.
4. Con le disponibilita' del fondo per la protezione
civile, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
e' autorizzato a concedere contributi straordinari
all'Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio
vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad
altri enti od istituti che svolgono attivita' di ricerca
nel campo della protezione civile, per il potenziamento
dell'attivita' di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni
sismici e vulcanici e per consentire forme particolari di
incentivazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile puo', in deroga alle vigenti disposizioni,
autorizzare l'Istituto nazionale di geofisica ed il
Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del
gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare convenzioni,
con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di
cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti
unita'.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, istituisce, presso
il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due
anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e
sviluppare studi finalizzati alla protezione civile e di
fornire consulenza scientifica e tecnica ai Ministeri, alle
regioni, agli enti locali ed agli altri enti pubblici e
privati. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le
norme generali e specifiche per l'espletamento dei compiti
di cui al presente comma.
7. Ai fini di cui al comma 6, e' attribuito al Consiglio
nazionale delle ricerche un contributo straordinario di
lire 3 miliardi, comprensivo delle somme dovute per i
rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti del gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.
8. Il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, anche ai fini dell'attivita' di previsione e
prevenzione relativa al rischio di esposizione a sostanze
chimiche, e' autorizzato ad avvalersi della collaborazione,
mediante apposite convenzioni, dell'Istituto superiore di
sanita'.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fino al 31 marzo 1985".
"Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di
disciplina organica della materia, e comunque non oltre il
31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile puo' avvalersi delle prestazioni dei
gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e
soccorso, provvedendo, con le disponibilita' del fondo per
la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e
gli enti locali interessati, le spese nei periodi di
impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato,
ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del
posto di lavoro e del relativo trattamento economico e
previdenziale, ad adottare misure per la copertura
assicurativa degli interessati".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
