Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 162 del 17/05/1991 Pubblicata nella G.U. del 25 maggio 1991, n. 121
Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, e' sostituito dal seguente:
"5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".
2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum"
sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".
3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n.
752, e' sostituita dalla seguente:
" a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro
nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro piu' o meno
scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".
4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n.
752, e' sostituito dal seguente:
"5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o
tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero,
con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola
scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha
spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate
riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille
lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da
settembre a dicembre".
5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)"
sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber
uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";
b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di
tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le
seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
_______
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 2 della
legge n. 752/1985 (Normativa quadro in materia di
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"I tartufi destinati al consumo da freschi devono
appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo
vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
(Omissis);
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo
uncinato".
- Il testo del n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della
citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"La raccolta e' consentita normalmente nei periodi
sottoindicati:
(Omissis);
5) Tuber uncinatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre".
- Il testo della lettera a) dell'art. 13 della citata
legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le
seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di
colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e
giallastro piu' o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum,
uncinatum, mesentericum".
- Il testo del n. 5) dell'allegato 1 della citata legge
n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Allegato 1 (Caratteristiche botaniche e organolettiche
delle specie commerciabili):
(Omissis).
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo
uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza
verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e
gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con
numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche,
con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite
in asco in numero fino a cinque, che presentano papille
lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole.
Matura da settembre a dicembre".
- L'allegato 2 alla citata legge n. 752/1985, come
modificato dalla presente legge, riguarda la
classificazione dei tartufi conservati.
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