Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 168 del 27/05/1991 Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1991, n. 129
Norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonche' della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie.
Norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonche' della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi
ordinari rispettivamente svolti presso l'Accademia navale a decorrere
dall'anno accademico 1987-1988, l'Accademia aeronautica a decorrere
dall'anno accademico 1988-1989, l'Accademia e la Scuola di
applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno
accademico 1984-1985, nonche' agli allievi che abbiano frequentato i
predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi,
ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle
facolta' di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche,
scienze bancarie, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e
naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonche' ai
fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami
superati presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica,
l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza,
nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di di-
ploma, con le modalita' di cui alla presente legge.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' disposto sulla base della
corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli
istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di
laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza e' stabilita, previa
intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed
i consigli di facolta' delle universita', anche su istanza dei
singoli interessati, con decreti del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio
universitario nazionale.
3. Il riconoscimento e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) che gli interessati risultino essere stati in possesso,
all'atto dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli
di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea
specificati nello stesso comma 1;
b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti
previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per la Marina militare e
l'Aeronautica militare anche dai docenti di ruolo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, con
programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario
nazionale;
c) che gli esami si siano svolti con modalita' analoghe a quelle
previste per le universita' e gli istituti di istruzione
universitaria.
4. Fermo restando quanto previsto dal testo unico approvato con il
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni,
dello statuto dell'Accademia navale approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno
1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente
compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica ai corsi
universitari di ingegneria, il riconoscimento della validita' degli
esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da
parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi e' titolo,
ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione
almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.
5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della
rispettiva Forza armata tra i diversi corsi e' effettuata sulla base
delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 105 del D.P.R. n. 382/1980
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica) e' il seguente:
"Art. 105 (Insegnamenti nelle Accademie militari e negli
istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali
delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato). - Le
Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e
gli altri istituti militari di istruzione superiore per la
formazione e la specializzazione degli ufficiali delle
Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono
attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari in
relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai
piani di studi approvati annualmente dal Ministro
competente, al seguente personale:
a) professori straordinari, ordinari e assistenti dei
ruoli organici delle Accademie militari e dell'Istituto
idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento
d'obbligo;
b) professori straordinari, ordinari e associati di
ruolo nelle universita' statali anche a tempo pieno in
aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei
consigli di facolta';
c) lettori di lingua straniera;
d) professori a contratto secondo le modalita'
dell'art. 25, nei limiti del 10 per cento degli
insegnamenti.
Ai docenti di cui alle lettere a ) e b) del precedente
comma gli insegnamenti vengono attribuiti con decreto del
Ministro dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o
istituto militare.
Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente primo
comma gli insegnamenti vengono attribuiti mediante la
stipulazione di contratto di diritto privato a tempo
determinato.
La collaborazione tra universita', accademie, istituti
anche ospedalieri militari puo' assumere aspetti
istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte
delle amministrazioni interessate.
Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e
la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli
organici delle accademie militari e dell'Istituto
idrografico della Marina, puo' essere consentito, previo
nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i
consigli di facolta' di svolgere attivita' didattica e di
ricerca presso le universita' statali.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
decreto le accademie e gli istituti di cui sopra
provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli,
per quanto concerne le modalita' di conferimento degli
insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto".
- Il D.P.R. n. 1483/1965 reca: "Modificazioni alle norme
riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti
dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e
dell'Istituto idrografico della marina, nonche'
modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di
insegnamento presso le dette Accademie".
- Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore.
- Il D.P.R. n. 412/1953 concerne l'approvazione del
nuovo statuto dell'Accademia navale.
- Il D.L.L. n. 568/1945 reca: "Norme per la validita'
degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica
ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
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1960
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