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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 175 del 06/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1991, n. 134
Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.
Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di
seguito indicati complessivamente come "Enti", sono abilitati ad
effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di
credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'. Gli
Enti costituiti in forma di societa' per azioni possono essere
altresi' abilitati all'esercizio di altri tipi di attivita'
creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto
dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356.
2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge le sezioni autonome per il finanziamento di
opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', istituite ai sensi
delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti
presso i quali sono costituite.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 le sezioni di
credito fondiario devono assumere la forma di societa' per azioni.
Tale scopo e' conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di
cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.
4. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto,
l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e
5, della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20
novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.
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