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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 186 del 04/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 21 giugno 1991, n. 144
Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).
Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attesa della legge di riforma dei Ministeri e nel quadro
delle previsioni di riordino di cui all'articolo 7 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel trasporto
(CIPET).
2. Il CIPET e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica.
3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Consiglio dei
Ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica,
i Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici, della marina
mercantile, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane.
4. Su invito del Presidente possono altresi' partecipare ai lavori
del CIPET altri Ministri interessati agli argomenti oggetto delle
sedute. Devono essere chiamati ad intervenire per l'esame di
argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i
presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale della
programmazione economica ed il coordinatore del Segretariato del
CIPET di cui all'articolo 3, comma 2. Il servizio di segreteria
amministrativa per le sedute del CIPET e' assicurato dalla Direzione
generale per l'attuazione della programmazione economica del
Ministero del bilancio e della programmazione economica.
6. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge,
l'attivita' del CIPET e' disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in via transitoria, secondo
le norme vigenti per gli altri Comitati interministeriali operanti
nell'ambito del CIPE.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 7 (Delega per il riordinamento dei Comitati di
Ministri e dei Comitati interministeriali). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, norme aventi valore di
legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di
Ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i
Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad
eccezione del Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti
ed alle procedure disciplinate nella presente legge,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di
competenze;
b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori
omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu'
Ministeri.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati
previo parere delle commissioni permanenti delle Camere
competenti per materia. Il Governo procede comunque alla
emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede ad
adottare norme regolamentari volte a garantire procedure
uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione
dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e
alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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