Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di dotare la regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito
della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale
regione frontaliera della Comunita' economica europea, degli
strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e
finanziaria con l'Austria, i Paesi dell'Europa centrale e balcanica,
nonche' con l'Unione Sovietica, sono stabiliti gli interventi
previsti dalla presente legge.
2. Il Governo, per concorrere alle finalita' indicate al comma 1,
nonche' per valorizzare l'"Iniziativa Pentagonale" di cui alla
riunione dei Capi di Governo di Austria, Cecoslovacchia, Italia,
Jugoslavia e Ungheria, svoltasi a Venezia il 1 agosto 1990, ed i
rapporti delle regioni italiane nord-orientali con le comunita' di
lavoro previste dalla predetta "Iniziativa Pentagonale" alle quali
esse partecipano, predispone, d'intesa con le regioni interessate, un
programma nazionale di interventi coerente con gli interessi della
Comunita' economica europea.
3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle
opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da
lui delegato in relazione alle competenze convoca, d'intesa con le
regioni interessate, i rappresentanti delle Amministrazioni dello
Stato, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali
interessati in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che
si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti
partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i
pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti
da leggi statali e regionali, fatta eccezione per le procedure di
variazione degli strumenti urbanistici e per le concessioni edilizie,
nonche' per le procedure relative alla valutazione dell'impatto
ambientale, come disciplinate dall'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e dai relativi decreti attuativi del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto".