Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 193 del 20/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1991, n. 153
Provvidenze per i restauri del duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto.
Provvidenze per i restauri del duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del duomo di Orvieto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il triennio 1991-1993 il contributo statale annuo all'Opera
del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre
1960, n. 1520, e' elevato a lire 500 milioni annue e alla competente
soprintendenza sono assegnate lire 3.000 milioni annue per il
completamento degli interventi avviati nel duomo di Orvieto.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a lire
3.494 milioni annue per il triennio 1991-1993, si provvede
utilizzando parzialmente le disponibilita' di cui al capitolo 8113
dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre
1987, n. 545.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Note all'art. 1:
- La legge n. 1520/1960 reca: "Provvidenze per l'Opera
del Duomo di Orvieto". In particolare l'art. 3 della citata
legge ha determinato il contributo statale annuo a favore
dell'Opera del Duomo di Orvieto (lire 6 milioni a decorrere
dall'esercizio finanziario 1960-1961).
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della legge n. 545/1987
(Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe
di Orvieto e del Colle di Todi), e' il seguente: "4. E'
altresi' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli
anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero
dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro,
conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli
edifici, nonche' dei beni e delle opere di pertinenza degli
stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in
ragione di lire 5, 15, 20 e 20 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che
garantisca continuita' di realizzazioni e completamento
delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 gli
stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono
quantificati con legge finanziaria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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