Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 208 del 28/06/1991 Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1991, n. 165
Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il
finanziamento  degli  investimenti  diretti  alla  realizzazione   di
itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.
  2.  Per  la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30  miliardi  per  il
1993.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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