Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 214 del 19/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1991, n. 169
Differimento del regime per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  19  gennaio
1991, n. 18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  marzo
1991, n. 89, relativo allo sgravio contributivo di  cui  all'articolo
59 del testo unico delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e' differito fino a tutto il periodo di paga in corso  al  30
novembre 1991. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  6,
commi 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di lire 2.622 miliardi per l'anno 1993 e di  lire  91  miliardi
per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002.  Al  complessivo  onere  di
lire  3.441  miliardi  si  provvede   parzialmente   utilizzando   la
proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Rifinanziamento della
legge  1°  marzo  1986,  n.  64,  concernente   disciplina   organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri
di  fiscalizzazione",  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1991. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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