Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 238 del 29/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1991, n. 182
Modifica dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, in materia di idoneita' al volo e alla navigazione degli allievi ufficiali del ruolo speciale della Guardia di finanza.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  7.  - 1. Gli allievi ufficiali del ruolo speciale dichiarati
vincitori del  concorso  sono  sottoposti  ad  accertamenti  volti  a
verificare la loro idoneita' al volo ed alla navigazione.
  2.   Il   giudizio  di  idoneita'  viene  espresso  da  un'apposita
commissione la cui nomina e composizione sono stabilite  con  decreto
del Ministro delle finanze.
  3. L'allievo riconosciuto non idoneo e' escluso dal corso".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 29 luglio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  7  della  legge  n.  190/1989
          (Disposizioni sulla revisione dei  ruoli  degli  ufficiali,
          sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia
          di  finanza,  nonche' sulla durata in carica del comandante
          in  seconda  del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in
          tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio)  e'
          cosi' formulato:
             "Art.  7.  -  1.  L'accertamento  dell'attitudine psico-
          fisica dei candidati ai concorsi per  il  ruolo  normale  e
          speciale  degli  ufficiali della Guardia di finanza avviene
          nel corso di un periodo di prova  della  durata  di  trenta
          giorni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022