Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 239 del 30/07/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1991, n. 182
Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.
Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, e' sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). - 1.
Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di
titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito
presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli
istituti magistrali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il R.D. n. 577/1928 reca: "Approvazione del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtu'
dell'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100,
sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere
di integrazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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