Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 249 del 05/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1991, n. 187
Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            (Prestazioni)
   1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza  per  i  consulenti
del  lavoro,  di  seguito  denominato "Ente", corrisponde le seguenti
pensioni:
     a) di vecchiaia;
     b) di anzianita';
     c) di inabilita' e di invalidita';
     d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
   2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie.
   3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su  domanda  degli  aventi
diritto.  I  trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del
mese succesivo a quello in cui e'  avvenuta  la  presentazione  della
domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e
dal  primo  giorno  del mese successivo al verificarsi dell'evento da
cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a)  e  d)
del medesimo comma.
   4.  Le  pensioni  di  cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non
sono cumulabili tra loro.  Le pensioni di vecchiaia, di anzianita'  e
di    reversibilita'   sono   compatibili   con   altri   trattamenti
pensionistici.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  del'art.  10, comma 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
          disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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