Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 26 del 15/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1991, n. 23
Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.
Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Compenso mensile). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991,
al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000.
Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico
ed e' suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero
illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per
ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.
2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano
l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate
nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso
mensile lordo di L. 1.060.000.
3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti
alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di
cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso
aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.
4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel
comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso
mensile lordo di L. 930.000.
5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere
rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale
degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo
della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto
nell'ultimo triennio.
6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere
modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che
giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro.
7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e
medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, e' attribuito un compenso mensile lordo stabilito
dalla tabella F allegata alla presente legge".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
