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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 267 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1991, n. 197
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante.
Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca
marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio
1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15
gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla
Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993,
in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000
milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, e'
autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il
triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e
di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per
il fermo biologico della pesca".
4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Pesca marittima, ivi comprese
le provvidenze per il fermo biologico della pesca" e quanto a lire
5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della
autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990),
parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559
dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per
l'anno finanziario 1991.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 1 della legge n. 41/1982 (Piano per la
nazionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima)
cosi' recita:
"Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo
sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse
biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato
della pesca marittima il Ministro della marina mercantile,
tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in
materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli
impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
nazionale degli interventi previsti dalla presente legge.
Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
3, ed approvato dal CIPE.
Con la stessa procedura sono adottati successivi piani
triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di
ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie in relazione alla evoluzione
tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
Gli interventi previsti dalla presente legge debbono
essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche dal
mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione
delle specie massive della pesca marittima nazionale;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo
dei prodotti ittici nazionali.
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e
relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e
di sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del
settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle
acque marine e salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle
risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione
delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta
peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di
cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di
ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso
strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la
razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di
distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e
periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
di pesca e alla programmazione".
- La legge n. 302/1989 reca: "Disciplina del credito
peschereccio di esercizio".
- L'art. 15, comma 32, della legge n. 67/1988 (Legge
finanziaria 1988) cosi' recita: "32. Per le finalita' di
cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il pi-
ano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di
lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per
l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire
70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente
ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale
da approvarsi dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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