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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sistema nazionale di taratura
1. Il sistema nazionale di taratura e' costituito dagli istituti
metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di
assicurare la riferibilita' ai campioni nazionali dei risultati delle
misurazioni.
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la
parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento
del sistema nazionale di taratura.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.