Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 280 del 14/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 1991, n. 202
Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  della legge 3 giugno 1981, n. 308, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  Sono destinatari delle norme di cui alla presente
legge  i  militari  in  servizio  di  leva o i richiamati nelle Forze
armate,  nei  Corpi  armati  e  nei  Corpi militarmente ordinati, gli
allievi  carabinieri,  gli  allievi  della  Guardia  di  finanza, gli
allievi  agenti  di  polizia,  gli  allievi del Corpo degli agenti di
custodia  e  del  Corpo  forestale  dello Stato, gli allievi di prima
classe  dell'Accademia  navale,  gli  allievi  delle scuole e collegi
militari  volontari  o  trattenuti  i  quali  subiscano  per causa di
servizio  o  durante  il periodo di servizio un evento dannoso che ne
provochi  la  morte  o  che  comporti una menomazione dell'integrita'
fisica  ascrivibile  ad  una  delle categorie di cui alla tabella A o
alla  tabella  B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e succes-
sive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in
licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si
trovino fuori dal presidio senza autorizzazione".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n.  308/1981  reca:  "Norme  in favore dei
          militari di leva e  di  carriera  appartenenti  alle  Forze
          armate,  ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati,
          infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".
             -  La  legge  n.  313/1968  reca:  "Riordinamento  della
          legislazione pensionistica di guerra".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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