Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 287 del 25/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 3 settembre 1991, n. 206
Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi.
Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse
1. La presente legge si applica alle attivita' di somministrazione
al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende
la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in
cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o
in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresi' alla somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici
in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'.
3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89,
90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni contenute nei decreti
legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e
10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342,
e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni
a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi
statuti.
5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n.
730, nonche' l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.
443.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina
dell'agriturismo".
- Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n.
443/1985 (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita
nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente
di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera
o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano
alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo
comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro
degli esercenti il commercio o all'autorizzazione
amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426,
fatte salve quelle previste dalle specifiche normative
statali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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