Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 288 del 29/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 settembre 1991, n. 209
Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti.
Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo
quanto previsto agli articoli 31, comma 2- bis, e 32, comma 2- ter".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29 della legge n. 49/1987 (Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo), come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 29 (Effetti della idoneita'). - 1. Il comitato
direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici
della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti
dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi
predisposti dalle organizzazioni non governative
riconosciute idonee, sentita la Commissione per le
organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere
concessi contributi per lo svolgimento di attivita' di
cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al
70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che
deve essere integrato per la quota restante da forme
autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo
quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma
2-ter. Ad esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di
realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri
saranno finanziati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalita' di concessione dei contributi e dei
finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
stabilite con apposita delibera del comitato direzionale,
sentito il parere della Commissione per le organizzazioni
non governative.
4. Le attivita' di cooperazione svolte dalle
organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da
considerarsi, ai fini fiscali, attivita' di natura non
commerciale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
