Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 288 del 29/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 settembre 1991, n. 209
Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,
dopo  le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: "salvo
quanto previsto agli articoli 31, comma 2- bis, e 32, comma 2- ter".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 29 della legge n. 49/1987 (Nuova
          disciplina della cooperazione dell'Italia con  i  Paesi  in
          via  di sviluppo), come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
             "Art. 29 (Effetti della idoneita').  -  1.  Il  comitato
          direzionale  verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici
          della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti
          dalla  legge  stessa,  dei  programmi  e  degli  interventi
          predisposti    dalle    organizzazioni    non   governative
          riconosciute  idonee,  sentita  la   Commissione   per   le
          organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
             2.   Alle   organizzazioni   suindicate  possono  essere
          concessi contributi per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          cooperazione  da  loro promosse, in misura non superiore al
          70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che
          deve essere  integrato  per  la  quota  restante  da  forme
          autonome,  dirette  o  indirette,  di  finanziamento  salvo
          quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32,  comma
          2-ter.  Ad esse puo' essere altresi' affidato l'incarico di
          realizzare specifici programmi di cooperazione i cui  oneri
          saranno   finanziati   dalla   Direzione  generale  per  la
          cooperazione allo sviluppo.
             3. Le modalita' di  concessione  dei  contributi  e  dei
          finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
          stabilite  con  apposita delibera del comitato direzionale,
          sentito il parere della Commissione per  le  organizzazioni
          non governative.
             4.   Le   attivita'   di   cooperazione   svolte   dalle
          organizzazioni non governative riconosciute idonee sono  da
          considerarsi,  ai  fini  fiscali,  attivita'  di natura non
          commerciale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022