Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 3 del 03/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1991, n. 5
Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.
  La  camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  dotazioni  organiche  degli  avvocati  dello  Stato  e  dei
procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta  e
di  venti  unita'.  La  tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n.
103, e' conseguentemente sostituita da quella allegata alla  presente
legge.
  2.  Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in
servizio, dall'anno successivo a quello di entrata  in  vigore  della
presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile
1979, n. 103, la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e
le  anzianita'  previste  dal  comma terzo, nonche' dal comma quarto,
come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo  3  sono,
nella  prima  attuazione del presente comma e comunque per un periodo
non superiore a due anni, ridotte alla meta'.
  3.  Per  la  copertura  degli  oneri derivanti dalla istituzione di
nuove  sedi  distrettuali  e  per  il  potenziamento   degli   uffici
dell'Avvocatura  dello  Stato,  in aggiunta alle normali dotazioni di
bilancio, e' autorizzata, per l'anno  1990,  la  spesa  di  lire  due
miliardi.
  4.  La  costituzione  di  parte civile dello Stato nei procedimenti
penali deve essere  autorizzata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  3  della  legge  n.  103/1979
          (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  3. - Nella qualifica di avvocato dello Stato sono
          istituite quattro classi di stipendio.
             La  prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato
          dello Stato.
             La  seconda  classe  e'  attribuita, secondo il turno di
          anzianita' e  previo  giudizio  favorevole,  agli  avvocati
          dello  Stato  che  abbiano una anzianita' di tre anni nella
          prima classe.
             La  terza  classe  e'  attribuita,  secondo  il turno di
          anzianita' e  previo  giudizio  favorevole,  agli  avvocati
          dello Stato che abbiano una anzianita' di cinque anni nella
          seconda classe.
             La  quarta  classe  e'  attribuita,  secondo il turno di
          anzianita' e previo giudizio favorevole, gli avvocati dello
          Stato  che  abbiano una anzianita' di otto anni nella terza
          classe.
             Il  passaggio  alla  classe  di  stipendio  superiore e'
          disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato  ed
          ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento
          dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.
             E'  soppresso  per  gli avvocati dello Stato il rapporto
          informativo di cui all'art. 9  del  decreto  legislativo  2
          marzo 1948, n. 155".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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