Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 3 del 03/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1991, n. 5
Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.
Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei
procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e
di venti unita'. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n.
103, e' conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente
legge.
2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in
servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile
1979, n. 103, la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e
le anzianita' previste dal comma terzo, nonche' dal comma quarto,
come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono,
nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo
non superiore a due anni, ridotte alla meta'.
3. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di
nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici
dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di
bilancio, e' autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due
miliardi.
4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti
penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge qui modificata, della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 103/1979
(Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - Nella qualifica di avvocato dello Stato sono
istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato
dello Stato.
La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di
anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati
dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella
prima classe.
La terza classe e' attribuita, secondo il turno di
anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati
dello Stato che abbiano una anzianita' di cinque anni nella
seconda classe.
La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di
anzianita' e previo giudizio favorevole, gli avvocati dello
Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza
classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore e'
disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed
ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento
dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.
E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto
informativo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2
marzo 1948, n. 155".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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