Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 30 del 15/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1991, n. 24
Disciplina della riproduzione animale.
Disciplina della riproduzione animale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge
individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della
Costituzione, i principi fondamentali relativi al settore della
riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle
regioni in materia.
2. Nei limiti in cui attuino la normativa comunitaria, le
disposizioni della presente legge costituiscono altresi', per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 117 della Costituzione attribuisce, nelle
materie ivi elencate, competenza alle regioni ai fini
dell'emanazione delle norme legislative, entro i limiti che
vengono posti dallo stesso articolo, di cui si riproduce il
testo:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali (133(Elevato al Quadrato));
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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