Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 31 del 30/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1991, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti
a favore delle  aziende  agricole  e  zootecniche  danneggiate  dalla
eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria  1989-1990,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
dei decreti-legge 2 agosto 1990, n. 207, e 2 ottobre 1990, n. 270. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 gennaio 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  SACCOMANDI, Ministro 
                                  dell'agricoltura e delle foreste 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
          AVVERTENZA: 
                   Il decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, e' stato 
            pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 
          285 del 6 dicembre 1990. 
                 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 
                 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e 
            ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
           le modifiche apportate dalla presente legge di conversione 
             hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
          pubblicazione. 
                Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di 
                  conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta 
          Ufficiale alla pag. 21. 
 
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