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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di
cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 26 del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio
1982, n. 38, definiti auto-caravan.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La lettera l) del primo comma dell'art. 26 del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con D.P.R. n. 393 del 1959, aggiunta
dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 38/1982, cosi'
recita:
"Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore, con
almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono
in:
a) - i) (omissis);
l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale
carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito
al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone
compreso il conducente".