Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 362 del 08/11/1991 Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1991, n. 269
Norme di riordino del settore farmaceutico.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Rapporto farmacie-popolazione 
  1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo  1  della  legge  2
aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti: 
  "L'autorizzazione  ad  aprire  una  farmacia  e'   rilasciata   con
provvedimento  definitivo  dell'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio. 
  Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia  una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. 
  La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui  al  secondo
comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una  farmacia,  qualora
sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi. 
  Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale  nell'ambito
della sede per la  quale  fu  concessa  l'autorizzazione  deve  farne
domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio.  Tale  lo-
cale,  indicato  nell'ambito  della  stessa   sede   ricompresa   nel
territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli  altri
esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e'  misurata  per  la
via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. 
  La domanda di cui  al  quarto  comma  deve  essere  pubblicata  per
quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed
in quello del comune ove ha sede la farmacia. 
  Il provvedimento di trasferimento indica il  nuovo  locale  in  cui
sara' ubicato l'esercizio farmaceutico". 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 475/1968 (Norme
          concernenti   il   servizio   farmaceutico),   cosi'   come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  L'autorizzazione ad aprire una farmacia e'
          rilasciata  con  provvedimento  definitivo   dell'autorita'
          sanitaria competente per territorio.
             Il  numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che
          vi sia una farmacia ogni  5.000  abitanti  nei  comuni  con
          popolazione  fino  a  12.500  abitanti  e una farmacia ogni
          4.000 abitanti negli altri comuni.
             La popolazione eccedente, rispetto ai parametri  di  cui
          al  secondo  comma,  e' computata, ai fini dell'apertura di
          una farmacia, qualora sia pari ad almeno il  50  per  cento
          dei parametri stessi.
             Chi  intende  trasferire una farmacia in un altro locale
          nell'ambito  della  sede   per   la   quale   fu   concessa
          l'autorizzazione   deve   farne   domanda   alla  autorita'
          sanitaria competente per territorio. Tale locale,  indicato
          nell'ambito  della  stessa  sede  ricompresa nel territorio
          comunale, deve essere situato ad una distanza  dagli  altri
          esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata
          per  la  via  pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle
          farmacie.
             La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata
          per  quindici  giorni  consecutivi  nell'albo   dell'unita'
          sanitaria  locale  ed  in  quello del comune ove ha sede la
          farmacia.
             Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale
          in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico.
             Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato  ad
          una  distanza  dagli  altri  non  inferiore  a  200 metri e
          comunque in modo da soddisfare le esigenze  degli  abitanti
          della zona.
             La  distanza  e' misurata per la via pedonale piu' breve
          tra soglia e soglia delle farmacie".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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