Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 363 del 18/11/1991 Pubblicata nella G.U. del 18 novembre 1991, n. 270
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni
concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i
versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in
aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,
nonche' altre disposizioni tributarie urgenti, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 28 marzo 1989, n. 112, 29 maggio 1989, n. 200, 28
luglio 1989, n. 266, 25 settembre 1989, n. 330, e 25 novembre 1989,
n. 383. Restano altresi' salvi gli effetti del differimento al 16
ottobre 1989, disposto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.
330 del 1989, dei termini gia' differiti dagli articoli 14 e 15 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
220 del 19 settembre 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 30.
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