Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 378 del 27/11/1991 Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1991, n. 281
Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.
Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle
leggi vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite le
seguenti competenze:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni
ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo
periodo nelle materie di competenza della Direzione generale;
valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro;
b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del
portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle previsioni di
fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale;
c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a
carattere monetario e finanziario; partecipazione alla redazione e
all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto
economico o finanziario; disciplina delle attivita' di investimento,
partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani
all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle
relative assicurazioni, nonche' controllo degli enti operativi del
settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni
dei pagamenti all'estero;
d) attivita' connesse alla politica monetaria, valutaria e
creditizia; incentivazioni all'economia; ricorso ai mercati
finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull'Istituto di
emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; vigilanza in materia di
risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio; monetazione
metallica e cartacea dello Stato;
e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi
dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra
o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso
valutario; entrate del Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e
danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti
previdenziali; regolarizzazione di posizioni assicurative dell'INPS
del personale dell'ex Africa italiana.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi
ed un ufficio ispettivo centrale con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, prevedendo
anche l'attribuzione di deleghe, anche permanenti, ai fini del
coordinamento orizzontale o funzionale. Con le stesse modalita' si
provvede a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei
singoli servizi, riordinando e riarticolando il numero e le
competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore
efficienza e la specializzazione funzionale nei compiti
istituzionali. Restano in ogni caso salve le competenze spettanti
alle singole amministrazioni, nelle materie di cui al comma 1, in
base alle leggi vigenti.
3. A ciascun servizio e' preposto un dirigente generale di livello
di funzione C.
4. La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione
generale dei servizi speciali e del contenzioso sono soppresse e le
relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del
tesoro.
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