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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato
sull'Antartide, adottato a Washington il 1 dicembre 1959, ratificato
ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, e'
autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di
ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 963/1980 reca: "Adesione al trattato
sull'Antartide firmato a Washington il 1 dicembre 1959, e
sua esecuzione".
- Il testo dell'articolo IX, paragrafo 2, del trattato
sull'Antartide, annesso alla citata legge, e' il seguente:
"2. Ciascuna Parte contraente che sia divenuta Parte del
presente trattato mediante adesione in base all'articolo
XIII avra' diritto a nominare rappresentanti a partecipare
alle riunioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
per tutto il tempo in cui tale Parte contraente dimostri il
proprio interesse nell'Antartide conducendo sostanziali
attivita' di ricerca scientifica in tale territorio, quali
la creazione di una stazione scientifica o l'invio di una
spedizione scientifica".