Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 384 del 02/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1991, n. 285
Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.
Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e'
integrata, a decorrere dal 1 gennaio 1991, con gli aeroporti di
Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella
III classe.
2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio
antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 e' comunque subordinata
alla disponibilita' dei mezzi, dei materiali tecnici e delle
infrastrutture definitive, nonche' al previo espletamento delle pro-
cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora,
e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio
antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le
modalita' in atto.
3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad
essere espletato dall'Aeronautica militare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo della tabella A allegata alla legge n.
930/1980 recante: "Norme sui servizi antincendi negli
aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed
amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco", come modificata dal presente articolo, e' il
seguente:
"CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI
I Classe
1) Roma-Fiumicino
2) Milano-Malpensa (Varese)
II Classe
1) Milano-Linate
2) Roma-Ciampino
3) Palermo-Punta Raisi
III Classe
1) Catania
2) Genova
3) Napoli
4) Rimini
5) Torino
6) Venezia-Tessera
7) Pescara
IV Classe
1) Alghero
2) Bari
3) Bologna
4) Brindisi
5) Cagliari
6) Lamezia Terme
7) Olbia
8) Pisa
9) Ronchi dei Legionari
10) Verona
V Classe
1) Crotone
2) Falconara
3) Forli'
4) Lampedusa
5) Orio al Serio
6) Pantelleria
7) Reggio Calabria
8) Trapani
9) Treviso
10) Firenze-Peretola".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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