Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 384 del 02/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1991, n. 285
Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1.  La  tabella  A  allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e'
integrata, a decorrere dal 1› gennaio  1991,  con  gli  aeroporti  di
Firenze-Peretola  e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella
III classe.
  2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del  servizio
antincendi  negli aeroporti di cui al comma 1 e' comunque subordinata
alla  disponibilita'  dei  mezzi,  dei  materiali  tecnici  e   delle
infrastrutture  definitive, nonche' al previo espletamento delle pro-
cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora,
e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio
antincendi  negli  aeroporti  di  cui  al  comma  1  prosegue  con le
modalita' in atto.
  3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio  antincendi  continua  ad
essere espletato dall'Aeronautica militare.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
             - Il testo  della  tabella  A  allegata  alla  legge  n.
          930/1980  recante:  "Norme  sui  servizi  antincendi  negli
          aeroporti  e   sui   servizi   di   supporto   tecnico   ed
          amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco",  come  modificata  dal  presente  articolo,  e'  il
          seguente:
                  "CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
                        AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI
          I Classe
             1) Roma-Fiumicino
             2) Milano-Malpensa (Varese)
          II Classe
             1) Milano-Linate
             2) Roma-Ciampino
             3) Palermo-Punta Raisi
          III Classe
             1) Catania
             2) Genova
             3) Napoli
             4) Rimini
             5) Torino
             6) Venezia-Tessera
             7) Pescara
          IV Classe
             1) Alghero
             2) Bari
             3) Bologna
             4) Brindisi
             5) Cagliari
             6) Lamezia Terme
             7) Olbia
             8) Pisa
             9) Ronchi dei Legionari
             10) Verona
          V Classe
             1) Crotone
             2) Falconara
             3) Forli'
             4) Lampedusa
             5) Orio al Serio
             6) Pantelleria
             7) Reggio Calabria
             8) Trapani
             9) Treviso
             10) Firenze-Peretola".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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