Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 397 del 13/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1991, n. 295
Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo 2, comma 3, della legge 17
maggio 1988, n. 172, entro il quale la  commissione  d'inchiesta  sul
terrorismo  in  Italia e sulle cause della mancata individuazione dei
responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori presentando  la
relazione sulle risultanze delle indagini, termine gia' prorogato con
legge  31  gennaio 1990, n. 12, e successivamente con legge 28 giugno
1991, n. 215, e' ulteriormente prorogato al 2 luglio 1992.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge
          17  maggio  1988,  n.  172,  riguardante  i  lavori   della
          commissione parlamentare d'inchiesta, e' stato prorogato al
          28  luglio 1991 dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n.
          12; successivamente lo stesso termine e' stato prorogato al
          31 dicembre 1991 dall'art.  1,  comma  3,  della  legge  28
          giugno  1991,  n.  215,  ed e' ulteriormente prorogato al 2
          luglio 1992 dalla presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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