Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 413 del 30/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1991, n. 305
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblca hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA:
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:
"La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei
seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva,
relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del
contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:
1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto,
autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri
cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;
2) residenze principali e secondarie;
3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla
casa o alla famiglia;
4) riserve di caccia e di pesca;
5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione
degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi
delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita'
civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita
contro gli infortuni e le malattie;
6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle
societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e
le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi'
esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati
nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado
di acquisire direttamente.";
b) il quarto comma dell'articolo 38 e' sostituito dai seguenti:
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai
commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e
circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito
complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto
induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito
complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le
modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare
induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli
elementi indicativi di capacita' contributiva di secondo e terzo
comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta
congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di
imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito
complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria,
con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata
effettuata e nei cinque precedenti".
2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10. commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'articolo 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone
fisiche). - La dichiarazione delle persone fisiche, oltre
quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve
indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica
e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e
lo stato civile del contribuente nonche' la denominazione
della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o
i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture
contabili prescritte dal presente decreto e da altre
disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati
anche per le persone i cui redditi sono imputati al
contribuente o per le quali competono deduzioni o
detrazioni ai sensi degli artt. 10, 15 e 16 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 e dell'art. 7 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 599.
La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione
dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita'
contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o
all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone
di cui al primo comma di:
1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da
diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore
oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da
equitazione o da corsa;
2) residenze principali o secondarie;
3) collaborazioni familiari ed altri lavori addetti
alla casa o alla famiglia;
4) riserve di caccia e di pesca;
5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla
indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai
dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni
relative alla responsabilita' civile per la circolazione di
veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni
e le malattie;
6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione
delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi
delle utenze.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed
integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e
dovranno essere altresi' esclusi dall'obbligo della
indicazione i dati e le notizie indicanti nel presente
articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di
acquisire direttamente.
Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati
dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel
modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8".
- Si riporta il testo dell'art. 38 del succitato D.P.R.
n. 600/1973 come modificato dalla presente legge:
"Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a
quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni
d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi delle varie categorie di
cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa e dai dati allegati, dal confronto con le
dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e
dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla
base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi,
precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad
elementi e circostanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto
accertabile si discosta per almeno un quarto da quello
dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo'
determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito
in relazione agli elementi indicativi di capacita'
contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo
2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo
rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di
imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito
complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque
precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
della notificazione dell'accertamento, che il maggior
reddito determinato o determinabile sinteticamente e'
costituito in tutto o in parte da reddito esenti o da
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso
devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non
sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto
indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo-
cale sui redditi il maggior reddito accertato
sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la
facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad
altre categorie di redditi."
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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