Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 414 del 30/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1991, n. 305
Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                            (Prestazioni) 
1. La Cassa  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  a  favore  dei
ragionieri e  periti  commerciali,  di  seguito  denominata  "Cassa",
corrisponde le seguenti pensioni: 
a) di vecchiaia; 
b) di anzianita'; 
c) di inabilita' e di invalidita'; 
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette. 
2. La Cassa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni: 
a) indennita' una tantum; 
b) provvidenze straordinarie. 
3. Tutte  le  pensioni  sono  corrisposte  su  domanda  degli  aventi
diritto. 
4. I trattamenti di pensione decorrono  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda
per le pensioni indicate al comma 1, lettera b) e  c),  e  dal  primo
giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il
diritto, per le pensioni indicate al comma 1, lettere a) e d). 
5. I trattamenti di pensione  sono  cumulabili  con  le  pensioni  di
guerra, con le  pensioni  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento
di natura mutualistica  o  previdenziale,  nonche'  con  le  pensioni
statali. 
6. Il diritto ai trattamenti di pensione matura al verificarsi  delle
condizioni previste dalla  presente  legge,  purche'  l'iscritto  non
abbia richiesto la restituzione dei contributi previsto dall'articolo
23, comma 1, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del
comma 4 del predetto articolo. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di legge modificate o alle quali e' operativo
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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