Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 42 del 07/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1991, n. 39
Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.
Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al comitato di
cui al secondo comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18
agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei
programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai
programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, e'
autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. Nei programmi dei predetti enti per gli anni dal 1989 al 1991 la
quota di investimenti nei territori del Mezzogiorno non deve essere
inferiore alla riserva di cui all'articolo 107, quinto comma, del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Tale riserva va osservata con riferimento a ciascun programma ed agli
investimenti per nuove attivita'. In via eccezionale, con
deliberazione del CIPE su proposta del Ministro delle partecipazioni
statali, essa puo' essere calcolata con riferimento ai complessivi
investimenti di ciascun ente. Dal calcolo della riserva sono esclusi
i programmi aggiuntivi di cui al comma 1.
3. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la somma
complessiva di cui al comma 1 e' ripartita, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica - CIPE, per la
copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti
programmi aggiuntivi degli enti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 481/1978 reca: "Fissazione al 1 gennaio
1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni
contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli
enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche'
norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti,
dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e
della disciolta amministrazione per le attivita'
assistenziali italiane ed internazionali". L'art.
1-quinquies di detto decreto prevede, al primo comma, la
soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende
termali. Si trascrive il secondo comma di detto articolo:
"Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a
qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al
comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977,
n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno
1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le
occorrenze della liquidazione e delle societa' di cui al
comma seguente, gli aumenti del fondo di dotazione
deliberati anche a favore dell'ente soppresso".
- L'art. 107, quinto comma, del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n.
218/1978, prevede che: "Fino al 31 dicembre 1980, gli
investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di
gestione e delle aziende a partecipazione statale,
destinati alla creazione di nuovi impianti industriali,
saranno nel complesso effettuati, per una quota non
inferiore all'80 per cento della somma totale, nei
territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati
dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno
comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per
cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e
titolo effettuati". L'art. 17, primo comma, della legge n.
64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno) ha prorogato, fino al 31 dicembre 1993, le
disposizioni di cui innanzi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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