Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 424 del 23/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1992, n. 4
Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, e successive modificazioni, in materia di concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come sostituito
dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87,  e'  sostituito
dal seguente:
  "Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli
stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
    a)  premi,  borse  di  studio  e  sussidi a cittadini stranieri o
apolidi nonche' a  cittadini  italiani  residenti  all'estero  o  ivi
dimoranti  per  motivi  temporanei  e  loro discendenti conviventi, i
quali vengono in Italia a scopo di studio, di  perfezionamento  o  di
specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
    b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero
a  scopo  di  studio  o di perfezionamento o di specializzazione o di
ricerche,  di  cui  il  Ministero   degli   affari   esteri   ravvisi
l'opportunita'  nel  quadro  dei  rapporti  culturali internazionali,
ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse  di
studio per iniziative di altre amministrazioni;
    c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il
Ministero  degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad
accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);
    d) contributi ad enti italiani che autonomamente  erogano  premi,
borse  di  studio  e  sussidi  per  i casi e le finalita' di cui alle
lettere a) e b) del presente comma.
   2. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti di cui al comma 1,
puo' anche stipulare convenzioni con universita' e con enti  pubblici
o  privati idonei a svolgere attivita' di assistenza e di inserimento
culturale a favore dei cittadini  stranieri,  nonche'  dei  cittadini
italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1.
   3.  Gli enti di cui al comma 2 devono avere svolto, in conformita'
al proprio statuto, attivita' continuativa di assistenza  a  studenti
italiani   e   stranieri   nei   due  anni  accademici  o  scolastici
immediatamente precedenti la stipulazione della  convenzione  stessa.
Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla
base  della documentazione presentata in merito all'attivita' svolta,
tenendo  anche  conto  della  accertata  attivita'   di   inserimento
culturale operata dagli enti considerati.
   4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello
delle  universita'  e  degli  enti con i quali e' stata stipulata una
convenzione per le finalita' della presente legge  verranno  allegati
allo  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero degli affari
esteri".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 dicembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE  MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                                _____
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             -   La   legge  n.  288/1955  reca:  "Autorizzazione  al
          Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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