Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 426 del 30/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1992, n. 5
Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalita' di pagamento dei contributi mediante cessione, modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonche' estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.
Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalita' di pagamento dei contributi mediante cessione, modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonche' estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi
anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da
eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi
dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, i quali siano
rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei
predetti eventi, e' riconosciuto ai fini previdenziali ed
assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno
1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero
di giornate riconosciuto nell'anno 1989, fermo restando il
trattamento eventualmente piu' favorevole risultante dalla effettiva
attivita' lavorativa svolta. Il predetto beneficio viene concesso a
condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno 1990 almeno
cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni
previdenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e dei
compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette
avversita'. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni
di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono,
per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute
nell'anno precedente, e' fissato al 31 luglio 1991.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione
di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale
utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo
di solidarieta' nazionale". Si trascrive il teso del
relativo art. 4:
"Art. 4. - Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi,
dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni
interessate, l'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica, ai sensi della lettera a) del
quarto comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
- Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente:
"Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali'.
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) Le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-
lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri
relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto
per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15
aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione,
afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze
armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico
della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel-
ative spese di amministrazione e' assunto progressivamente
a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la
legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali
apporti di solidarieta' delle altre gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori
di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati".
- Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge
finanziaria 1987) prevede che: "E' autorizzata la
concessione di un contributo alla cassa integrazione
guadagni degli operai dell'industria, da versare alla
separata contabilita' degli interventi straordinari di cui
all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione
di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500
miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per
l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le
modalita' di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i
criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente
sostituito il riferimento temporale ivi contenuto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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1949
1950
1951
1952
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