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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 433 del 31/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1992, n. 14
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione di spesa e finalita'
1 . Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici
del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa, catania e
ragusa, indicati nel decreto del presidente del consiglio dei
ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 17
del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, della presente legge, e' assegnato alla
regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario
di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno
1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per
l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000
miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il
predetto contributo e' destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al
recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.
2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i
seguenti obiettivi:
a) riparazione, con miglioramento strutturale o adeguamento
antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici e
di uso pubblico danneggiati dal sisma;
b) riparazione, miglioramento strutturale o ricostruzione
dell'edilizia privata;
c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di
interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo
al patrimonio barocco del val di noto;
d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto
del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del
suolo nelle zone interessate alla ricostruzione; adeguamento o
ripristino degli edifici danneggiati;
e) ripristino, con miglioramento strutturale, degli edifici
produttivi industriali, artigianali, commerciali e turistici, di
privati e di imprese, che abbiano subi' to danni per effetto degli
eventi sismici;
f) riassetto urbanistico del territorio, con interventi che
privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio edilizio
esistente;
g) realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e
vulcanica esteso a tutta le sicilia orientale, nonche' di ricerca sui
precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi della
sicilia, in prosecuzione del programma avviato in base al disposto
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello
periferico;
i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale
di siracusa, priolo, melilli e augusta.
3 . I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e di
ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte da tecnici
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali o da
liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare la sussistenza
del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico.
4 . Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere g) e
h) del comma 2, nonche' per il potenziamento delle reti di
sorveglianza sismica e vulcanica nel territorio nazionale, il
ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi
della collaborazione dell'istituto nazionale di geofisica, anche
mediante la stipula di apposite convenzioni.
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