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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli oneri derivanti all'Ente italiano di servizio sociale (EISS)
per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento
professionale degli operatori sociali trasferiti allo Stato e alle
regioni, gli oneri previdenziali per tale personale dovuti dall'EISS
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'ammontare
dell'indennita' di trattamento di fine rapporto dovuta allo stesso
personale, oltre agli interessi maturati, sono determinati per il
1991 in lire 3 miliardi. Il relativo onere e' posto a carico, per il
medesimo esercizio, delle disponibilita' esistenti nel fondo di
tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. La corrispondente somma e' a tal fine iscritta in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per il 1991.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-
quadro in materia di formazione professionale) e' il
seguente:
"Art. 26 (Finanziamento integrativo dei progetti
speciali). - Un terzo delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al quarto comma
dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del
bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante
squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218.
La dotazione di cui al comma precedente e' gestita con
amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art.
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".