Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 437 del 31/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1992, n. 18
Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai cittadini  italiani  divenuti  invalidi  e  ai  congiunti  di
cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di  armi  e  ordigni
esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle  Forze  armate  in
tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o  isolate,  e'
attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei  dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,  come  sostituita  dalla
tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n.  177,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. Per  il  trattamento  di  pensione  di  cui  al  comma  1  trova
applicazione la normativa prevista per i  mutilati  ed  invalidi  per
servizio. 
 
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