Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 46 del 14/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1991, n. 42
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a
fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere
progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184, ivi comprese
quelle per la formazione del personale di cui al comma 1
dell'articolo 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184, e'
autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, di lire
14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno 1993
e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.
2. I criteri e le modalita' di spesa per i compiti affidati alla
CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di
ricerche aerospaziali (PRORA), nonche' i rapporti finanziari
scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono
fissati con convenzione da stipulare con le modalita' di cui al comma
2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5
miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a
lire 19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Concorso dello Stato nelle
spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali
(PRORA)".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n.
184/1989 (Realizzazione e funzionamento del programma
nazionale di ricerche aerospaziali) e' il seguente: "2. La
progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere
strumentali al programma sono affidate alla CIRA S.p.a.,
con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14
ottobre 1986, che potra' avvalersi di consorzi di imprese,
altamente qualificate, a prevalente partecipazione
pubblica".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della medesima legge
n. 184/1989 e' il seguente: "1. Il programma nazionale di
ricerche aerospaziali (PRORA), gia' denominato CIRA nella
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 20 luglio 1979, e' un
programma destinato a finalita' di ricerca,
sperimentazione, interscambio della informazione e
formazione del personale nel settore aerospaziale, in
aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed
economica del settore stesso. Le attivita' attinenti al
settore spaziale dovranno essere espletate in coerenza con
il Piano spaziale nazionale in stretto coordinamento con
l'Agenzia spaziale italiana (ASI)".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della ripetuta legge
n. 184/1989 e' il seguente: "2. Sulla base del parere del
comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, il Ministro
del tesoro regola, su proposta del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla
CIRA S.p.a. e, in particolare, i relativi rapporti
finanziari".
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