Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 50 del 19/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1991, n. 43
Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.
Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il
numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il
massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in
servizio fino al raggiungimento di tale anzianita' e, comunque, non
oltre il settantesimo anno di eta'.
2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al
compimento del sessantaquattresimo anno di eta'.
3. E' fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al
settantesimo anno di eta', acquisito ai sensi dell'articolo 6 della
legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n.
402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre
1982, n. 627.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 336/1964 (Norme
sullo stato giuridico del personale sanitario degli
ospedali) e' il seguente:
"Art. 6. - I sovraintendenti sanitari, i direttori
sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla
data di entrata in vigore della presente legge occupino un
posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al
compimento del 70 anno di eta'.
I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti
per superamento del 65 anno di eta' e siano stati
trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962,
n. 1552, e successive proroghe, sono ricollocati nella
posizione di ruolo gia' da essi occupata e trattenuti in
servizio fino al compimento del 70 anno di eta'".
- Il D.L. n. 402/1982 reca: "Disposizioni urgenti in
materia di assistenza sanitaria". Si trascrive il testo del
relativo art. 5:
"Art. 5. - Il personale di cui all'art. 6 della legge 10
maggio 1964, n. 336, compreso quello di cui all'art. 66
della successiva legge 12 febbraio 1968, n. 132 (trattasi
dello stesso personale che sia stato successivamente
trasferito da un ospedale ad altro di pari o superiore
categoria, n.d.r.), che alla data di entrata in vigore
della citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un
posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate, resta in
servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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