Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 52 del 21/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1991, n. 47
Disciplina della cessione dei crediti di impresa.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        Ambito di applicazione 
  1.  La  cessione  di  crediti  pecuniari  verso  corrispettivo   e'
disciplinata dalla presente  legge,  quando  concorrono  le  seguenti
condizioni: 
    a) il cedente e' un imprenditore; 
    b) i crediti ceduti sorgono da contratti  stipulati  dal  cedente
nell'esercizio dell'impresa; 
    c) il cessionario e' una societa' o un ente, pubblico o  privato,
avente personalita' giuridica, sempre che, in  ogni  caso,  l'oggetto
sociale preveda anche l'acquisto di crediti  di  impresa,  e  il  cui
capitale sociale o il fondo di dotazione sia non  inferiore  a  dieci
volte il capitale minimo previsto per le societa' per azioni. 
  2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per  le
cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1. 
 
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