Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 71 del 05/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1991, n. 58
Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.
Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le
preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono
conferiti a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la
titolarita' dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro
spettante. Il passaggio al ruolo organico dei magistrati di
cassazione ha luogo alla data di entrata in vigore della presente
legge per i magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione
e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale qualifica,
alla data del conseguimento della stessa.
2. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, gia'
sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989,
n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n.
261, e successivamente dalla tabella B allegata al decreto-legge 25
settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.
380, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 884/1973 reca: "Modificazioni alle norme
sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i
tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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