Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 74 del 05/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1991, n. 59
Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.
Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale,
fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993, da destinare al parziale finanziamento delle
opere.
2. Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del
concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro
il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo e'
disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed
e' commisurato al capitale iniziale mutuato.
3. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della
quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in
conformita' di accordi risultanti da apposite convenzioni.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per
l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato per gli oneri
sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari
passanti (rate ammortamento mutui)".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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