Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 74 del 05/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1991, n. 59
Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
  1.  I comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale,
fino  alla  concorrenza  di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993,  da  destinare  al  parziale  finanziamento  delle
opere.
  2.  Con  decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del
concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro
il  limite  massimo  di  dodici  punti  percentuali. Il contributo e'
disposto in misura costante per tutto il periodo di  ammortamento  ed
e' commisurato al capitale iniziale mutuato.
  3. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della
quota  di  spesa  posta  a  carico  delle  rispettive   regioni,   in
conformita' di accordi risultanti da apposite convenzioni.
  4.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire  72  miliardi  per
l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  "Concorso  dello  Stato  per gli oneri
sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari
passanti (rate ammortamento mutui)".
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 marzo 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022