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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Norme per gli impianti idroelettrici
e per gli elettrodotti).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di
procedure per le concessioni o le varianti di concessione di
derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonche',
sentito il Ministro della sanita', in materia di procedure per
l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.
2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo
l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni
competenti in base a tale legislazione, dovra' in particolare:
a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver
verificato la necessita' di energia elettrica che l'impianto da
realizzare e' destinato a soddisfare e la sua compatibilita' con le
previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di
cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predisposti
dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante
redigendo apposito rapporto;
b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli
elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle
autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori,
ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del regolamento;
c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le
duplicazioni;
d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i
quali ciascuna autorita' dovra' adottare gli atti procedimentali di
propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono
adottati in senso favorevole;
e) prevedere che in caso di pareri negativi o discordanti la
decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un
apposito accordo di programma;
f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la
produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e
ad aggiornarla annualmente.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1
sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni,
limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o
sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro
vigenza per le concessioni relative a finalita' diverse dalla
produzione di energia elettrica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alla legge recante
"Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche
ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione
e disposizioni fiscali".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti).
1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis)".
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n.
183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo):
"17 (Valore, finalita' e contenuti del piano di Bacino). -
1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di
settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo
e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato.
2. Il piano di bacino e' redatto, ai sensi dell'articolo
81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli
indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del
Consiglo dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la
difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con
particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di
alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.
3. Il piano di bacino persegue le finalita' indicate
all'articolo 3 ed in particolare, contiene:
a) in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, il
quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico, delle utilizzazioni del territorio previsto dagli
strumenti urbanistici comunali ed intercomunuali, nonche'
dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle legge 1
giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro
successive modificazioni ed integrazioni;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni,
in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico,
nonche' delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del
suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e
l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in
funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed
estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi
di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio
territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare la
efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse
idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e
delle opere idrauliche, idraulico-agrarie,
idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica
idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni
e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati
alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere
indicate alla precedente lettera f), qualora siano gia'
state intraprese con stanziamenti disposti da leggi
speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione
dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere
tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del
rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle
risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare
l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale,
lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto,
specificatamente individuate in funzione del buon regime
delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e
geomorfologico dei terreni e dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali
vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche
condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del
suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione
contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il
versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed
industriali che comunque possano incidere sulle qualita'
dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili,
irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la
navigazione od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le
derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie
d'impiego e secondo le quantita';
s) le priorita' degli interventi ed il loro organico
sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del
dissesto.
4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi
nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico
e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorita'
competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi
dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani
territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge
27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle
acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani
di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui
all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui
all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani
generali di bonifica.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno
carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni
ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove
trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo
stesso piano di bacino.
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di
bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti
l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati
dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti
predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi
dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione
dell'approvazine del piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni".