Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 102 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1992, n. 39
Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai fini della presente legge per attivita'  di  acquacoltura  si
intende l'insieme delle pratiche volte alla  produzione  di  proteine
animali in ambiente  acquatico  mediante  il  controllo,  parziale  o
totale, diretto o indiretto, del ciclo di  sviluppo  degli  organismi
acquatici. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo della nota qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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