Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 102 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 17 febbraio 1992, n. 39
Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura.
Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge per attivita' di acquacoltura si
intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine
animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o
totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi
acquatici.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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