Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 122 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1992, n. 41
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attivita' di autoriparazione
1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella
circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese
di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di
manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli
a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e
carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di
seguito denominata "attivita' di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi
di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente,
anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di
cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e
complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio,
di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria,
del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi
lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere
effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche'
l'attivita' di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si
distingue nelle attivita' di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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