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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 123 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1992, n. 41
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 26 del testo delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e' inserito il
seguente:
"Art. 27 (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
fatto ). - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita'
del fatto e l'occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero
chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le
esigenze educative del minorenne.
2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio
sentiti il minorenne e l'esercente la potesta' dei genitori, nonche'
la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il
giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico
ministero.
3. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il
procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello
decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di
procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
4. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel
giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non
luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le
condizioni previste dal comma 1".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 127 del codice di
procedura penale:
"Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2".
La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-3
dicembre 1990, n. 529 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 5 dicembre 1990, 1a serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 10
dell'articolo soprariportato nella parte in cui dopo la
parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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