Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 124 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1992, n. 41
Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla Seconda universita' di Roma.
Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla Seconda universita' di Roma.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122,
si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il
compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si
applicano anche alle espropriazioni gia' disposte sulla base della
legge 22 novembre 1972, n. 771.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui' trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, secondo comma, della legge n.
122/1979 (Realizzazione della seconda Universita' di Roma e
istituzione delle Universita' statali della Tuscia e di
Cassino) e' il seguente: "Ferma restando la dichiarazione
di pubblica utilita' di cui agli articoli 1 e 2, comma
primo, della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per
il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione
dell'opera sono fissati allo scadere dei dieci anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge".
Il termine previsto dal comma di cui sopra e' stato
differito al 18 aprile 1995 dall'art. 9 della legge 15
dicembre 1990, n. 396.
- La legge n. 771/1972 reca: "Istituzione di una seconda
universita' statale in Roma". Con decreto rettorale 8
gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 25 del 31 gennaio 1992, e' stata modificata
la denominazione dell'universita' in "Universita' degli
studi di Roma 'Tor Vergata'".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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