Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 146 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1992, n. 43
Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.
Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Durata dei comandi
1. In attesa dell'organica riforma degli istituti regionali di
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i
comandi disposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente
rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa
motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 419/1974
(Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento
culturale e professionale ed istituzione dei relativi
istituti) e' il seguente:
"Art. 16 (Personale degli istituti). - Il Ministro per
la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti
regionali, del Centro europeo dell'educazione, della
biblioteca di documentazione pedagogica, scegliendolo tra
gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i
docenti universitari e il personale dell'amministrazione
scolastica.
A ciascun istituto regionale, al Centro europeo
dell'educazione, alla biblioteca di documentazione
pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone
l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli
del personale amministrativo, in numero adeguato alle
accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento
di esso, sentito il consiglio direttivo competente.
L'assegnazione sara' disposta sulla base di concorsi per
titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle
istituzioni interessate.
Nella prima attuazione di tali concorsi sara' prevista
una particolare valutazione del servizio prestato presso i
soppressi centri didattici nazionali.
Il comando del personale presso le istituzioni di cui al
secondo comma del presente articolo ha la durata di un
quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su
decisione del consiglio direttivo.
Il servizio prestato in posizione di comando presso
dette istituzioni e' valido a tutti gli effetti, come
servizio d'istituto nella scuola.
Il numero complessivo dei comandi, il contingente
relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti
presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il
tesoro.
Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e
scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo
dell'educazione e la biblioteca di documentazione
pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a
persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei
propri bilanci.
Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito
disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione di concerto col Ministro per il
tesoro".
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