Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 149 del 18/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1992, n. 43
Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli.
Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in
sottoscrizione di valori mobiliari (quali azioni, obbbligazioni
convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di
acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli", mediante
offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni,
devono osservare le norme contenute nel presente Capo.
2. Costituiscono offerte al pubblico tutte quelle aventi per oggetto
titoli gia' emessi (offerta pubblica di vendita) ovvero di nuova
emissione (offerta pubblica di sottoscrizione), anche in funzione
della quotazione di borsa. Non costituiscono offerte pubbliche di
sottoscrizione quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2441, settimo
comma, del codice civile.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
